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Bonus facciate...cos’è?

Il Bonus facciate è una detrazione in vigore dal 2020, aggiuntiva rispetto a tutte le altre già esistenti (ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, sismabonus, bonus mobili) e riservata agli interventi che riguardano il decoro architettonico.
Riguarda tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata.

Per il bonus facciate, però, a differenza delle altre detrazioni, non sono previsti tetti di spesa. Si potrà aggiungere anche questa spesa in più e quindi, anche in caso di altri interventi in corso, non ci sarà il rischio di perdere la detrazione. Sarà infatti possibile suddividere le spese tra i vari interventi in modo da ottenere il massimo dall’agevolazione.

Vale per edifici in zona A o B:

La Zona A è il centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani con le seguenti caratteristiche:
1) carattere storico;
2) artistico;
3) o di particolare pregio ambientale.
Sono incluse le “porzioni di essi, comprese le aree circostanti”.

Sono in zona B (zona di completamento) le “area totalmente o parzialmente edificate”. La Zona B comprende infatti le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A.

Sulla base della classificazione del DM restano esclusi dalle agevolazioni tutti gli immobili isolati, mentre l’agevolazione è riconosciuta nel caso delle villette a schiera fuori città quando rientrano nelle zone B. No invece alle agevolazioni per le case di campagna anche quando si tratta di comprensori costruiti su terreni in precedenza agricoli.
Niente agevolazioni, inoltre, per gli immobili di tipo agricolo, compresi, quindi, i fabbricati destinati all’agriturismo, dal momento che questa tipologia di edifici fa parte a tutti gli effetti di quelli che si trovano nelle zone E) ossia nei territori rurali.
Infine il bonus non è previsto per la riqualificazione degli immobili ad uso diverso che si trovano nelle aree produttive, industriali, o destinate ai servizi.

Quanto agli interventi ammessi alla detrazione, il testo stabilisce che possono godere della detrazione fiscale al 90 per cento esclusivamente gli interventi su:

– strutture opache della facciata;
– balconi;
– ornamenti e fregi.

Questo elenco preciso limita con esattezza il perimetro della nuova agevolazione fiscale, in quanto di fatto non sono compresi gli interventi diversi da quelli sugli intonaci, tranne il caso di ornamenti e fregi architettonici.

Parliamo del Sismabonus : cos'è, a chi spetta, per quali interventi e come si ottiene la detrazione fiscale.

Sismabonus 2020: cos'è Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, il Decreto Legge n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sismabonus” ovvero una detrazione fiscale che può arrivare all'85% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

...a chi spetta:
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3)

...per quali interventi:
La norma prevede una detrazione fiscale per tutti gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Aliquota prevista:
In generale, la norma prevede una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)e a decorrere dall'1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.
La detrazione fiscale del 50% spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini:

il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%.

Interventi su parti condominiali

Nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che portino ad una riduzione del rischio sismico che determini:
il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 75% della spesa sostenuta;
il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'85%.

Zone sismiche *

Zona 1 (rischio alto): Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Sicilia.
Zona 2 (rischio medio alto): Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata.
Zona 3 (rischio medio basso): Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte.
Zona 4 (rischio sismicità bassa): Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

Ecobonus 110%

Con ecobonus genericamente si intendono tutte quelle agevolazioni previste dallo Stato per i proprietari di immobili che decidono di effettuare lavori particolari ai loro edifici. Interventi volti a migliorare l’efficienza energetica della struttura, ma anche la ristrutturazione e azioni mirate a migliorare le prestazioni antisismiche degli edifici (sismabonus).

Super ecobonus 110% dal primo luglio: come funziona
Le detrazioni previste dal Decreto Rilancio per l’ecobonus 2020 riguardano le spese fatte dal primo luglio al 31 dicembre 2021. La percentuale di detrazione prevista dal nuovo decreto è del 110%.

Quali interventi posso realizzare con l’ecobonus:

La norma all’articolo 128 spiega quali sono gli interventi detraibili con questa percentuale:
Isolamento termico: secondo la norma gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie d’intonaco, con tetto di spesa massimo di 60.000 euro riferita a ogni singola unità immobiliare. Riguardo all’isolamento termico delle singole unità immobiliari condominiali, un emendamento presentato ha previsto la distinzione tra i palazzi da due a otto unità per cui il tetto è a 40.000 euro, mentre per strutture uni o plurifamiliari con ingresso autonomo dall’esterno la soglia è fissata a 50.000 euro per ogni unità.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini: l’efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di classe A.
Tetto di spesa fissato a 30.000 euro per ogni unità immobiliare.
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore in abitazioni unifamiliari (non appartamenti in un condominio, si intende case singole). Tetto massimo fissato a 30.000 euro.

Ecobonus 2020 infissi e caldaie

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di accedere alla super detrazione dell’ecobonus 2020 anche per interventi di efficientamento energetico abbinati ad almeno uno dei tre interventi precedentemente descritti. Per usufruire della detrazione al 110%, non basta quindi svolgere interventi come sostituzione e posa di infissi, adottare schermature solari o sostituire impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione con efficienza almeno di classe A, ma questi lavori devono essere svolti in congiunzione con quelli spiegati nei tre punti precedenti.

Ecobonus 2020 con sconto immediato in fattura
Il contribuente può scegliere di usufruire dell’ecobonus al 110 per cento sotto forma di uno sconto nella fattura che viene emessa dal fornitore dei lavori. Il fornitore a sua volta potrà recuperare tale sconto, in forma di credito di imposta. Il credito di imposta potrà essere ceduto ad altri, tra cui intermediari finanziari e istituti bancari.
Si dovranno attendere i vari documenti per attuare lo sconto. Tra gli altri, si aspettano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate per la trasmissione online di tutte le informazioni necessarie.

Super ecobonus 110% con cessione del credito
Il Decreto Rilancio prevede che tutti i contribuenti abbiano la possibilità di cedere il credito relativo all’ecobonus 110% alle ditte che si occupano dei lavori oppure alle banche.